Art. 1.

      1. Il Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2008, ad assumere personale civile dell'area professionale B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all'area professionale A, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.
      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.837.000, a decorrere dall'anno 2008.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.837.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.